Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:
a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
Sono fatti salvi gli articoli 68, 69, 80, 86 e 110 del T.U.L.P.S..