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Autocertificazione

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L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi 
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI .
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertifciare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Descrizione

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi 
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI .
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe.

Come fare

L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe. In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione. La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure “entra con CIE” (utilizzando le credenziali rilasciate al momento della richiesta della Carta di Identità Elettronica) e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’anagrafe. Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione.

 

Cosa serve

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale. Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione. L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Cosa si ottiene

Autocertificazione

Tempi e scadenze



L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce




Accedi al servizio

Comune di Lanzo T.se (TO)
Ufficio Anagrafe
via S. Giovanni Bosco, 33
Tel.: (+39) 0123 300 415
anagrafe@comune.lanzotorinese.to.it

Riferimenti Normativi

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. qualità di vivenza a carico;
  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 07/11/2023


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