Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio, ispirato a principi di maggiore equità e proporzionalità.
In particolare, le disposizioni di più rilevante e immediato impatto sul regime sanzionatorio, previste dal “Decreto Sanzioni” riguardano:
articolo 2 comma 1 lettera I):
modifica dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97:
articolo 3 comma 1 lettera g):
modifica dell’articolo 13 del D. Lgs n. 472/1997 che rimodula la riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso secondo lo schema seguente:
pagamenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo alla data di scadenza
la sanzione del 12,50% viene ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo
pagamenti dal 16° al 30° giorno del mese successivo alla data di scadenza
sanzione: 1,25% dell’importo non pagato;
pagamenti dal 31° al 90° giorno successivo alla data di scadenza
sanzione: 1,39% dell’importo non pagato
pagamenti dal 91° al 365° giorno successivo alla data di scadenza
sanzione: 3,13% dell’importo non pagato
pagamenti oltre il 365° giorno
Sanzione: 3,57% dell’importo non pagato
Si ricorda che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni in modo corretto, è necessario che contestualmente al pagamento della sanzione ridotta sia effettuato anche il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 resta in vigore la disciplina previgente.