Descrizione
Il R.E.C. vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22/11/2018 viene modificato nei seguenti articoli:
- 77 – Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico-sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
- 84 – Piazze e aree pedonalizzate (integrato con ex art. 92 del Titolo X);
- 85 bis – Pavimentazione delle aree libere e dei passaggi pedonali (ex art. 93 del Titolo X);
- 87 – Chioschi/dehors su suolo pubblico;
- 88 bis – Occupazione suolo pubblico con elementi di arredo per l’esercizio di attività di ristoro (ex art. 96 del Titolo X);
- 88 ter – Fioriere e panchine (ex art. 94 del Titolo X);
- 89 – Recinzioni (integrato con ex art. 80 del Titolo X);
- 96 – Tutela del suolo e del sottosuolo;
- 99 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- 106 bis – Specifiche relative agli edifici di interesse storico e architettonico, con valore tipologico e ambientale (ex artt. 76 e 77 del Titolo X);
- 107 bis – Balconi, ringhiere e parapetti (ex art. 91 del Titolo X);
- 109 – Piano del colore;
- 110 – Coperture degli edifici (integrato ex artt. 86, 88 e 89 del Titolo X);
- 113 – Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici;
- 113 bis – Installazione, riparazione e sostituzione di raccolta e smaltimento acque pluviali, cavi e tubazioni in genere (ex art. 78 del Titolo X);
- 113 ter – Pannelli solari e fotovoltaici, pompe di calore ed altri impianti tecnologici (modifica ex art. 87 del Titolo X);
- 114 – Serramenti esterni degli edifici (integrato ex artt. 79 e 80 del Titolo X);
- 115 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe (integrato con ex artt. 81, 83 e 84 del Titolo X);
- 115 bis – Vetrinette, bacheche ed attrezzature espositive (integrato ex art. 82 del Titolo X);
- 117 – Muri di cinta e di sostegno (integrato con ex art. 90 del Titolo X);
- 124 – Coperture, canali di gronda e pluviali;
- 125 – Strade, passaggi privati e rampe;
- 132 – Altre opere di corredo degli edifici.
Si specifica infine che, come previsto dall’art. 137 del R.E.C., fino all’adeguamento di cui all’art. 12, comma 5, della L. R. n. 19/99 e s.m.i., resteranno in vigore fino all’approvazione di un nuovo P.R.G.C., o di una sua revisione o di una variante generale, le definizioni uniformi dei paramenti edilizi e urbanistici di cui al Titolo III del previgente R.E.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/03/2002.
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Ultimo aggiornamento
11/05/2024 10:08